Frantoio Oleario Cocchiarale
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Norme per l’etichetta dell’olio vergine ed extravergine di oliva.

È stato emanato il 9 ottobre il Decreto Ministeriale che stabilisce le nuove “Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell’etichetta dell’olio vergine ed extravergine di oliva”. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, il testo ministeriale stabilisce che “al fine di assicurare la rintracciabilità dell’origine dell’olio di oliva vergine ed extravergine è obbligatoria l’indicazione dello Stato membro o del Paese terzo corrispondente alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l’olio. La designazione dell’origine a livello regionale è riservata ai prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta”.

Il testo, quindi, stabilisce che le etichette debbano contenere, fatte salve le discipline per i prodotti a Dop ed Igp, le indicazioni sullo Stato comunitario o terzo in cui è stata effettuata la coltivazione. Per gli oli prodotti con olive non coltivate in un unico Stato, nelle etichette va indicato l’elenco dei Paesi in cui sono state coltivate, riportati in ordine decrescente rispetto alle quantità utilizzate. Inoltre, se le olive sono coltivate in Stati diversi da quello in cui è situato il frantoio, l’etichetta dovrà riportare la doppia indicazione dello stato di molitura e di quello di coltivazione. Infine, per i tagli di oli di oliva non estratti in un unico Stato, nell’etichetta sarà obbligatorio riportare l’elenco completo di tutti quelli in cui si è effettuata la molitura.

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